PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. È istituito il difensore civico nazionale per l'ambiente al quale sono attribuiti compiti di promozione dell'azione di risarcimento del danno ambientale in sede civile e penale, nonché di segnalazione al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio dei comportamenti e degli interventi che possono arrecare danni all'ambiente.

Art. 2.

      1. Il difensore civico nazionale per l'ambiente è nominato dai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, d'intesa tra loro, sentito il parere del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, tra coloro che hanno ricoperto la carica di consigliere di Corte di cassazione, del Consiglio di Stato o della Corte dei conti.

Art. 3.

      1. Il difensore civico nazionale per l'ambiente dura in carica cinque anni e non può esercitare durante il mandato alcuna attività professionale.
      2. All'atto di accettazione della nomina, il difensore civico nazionale per l'ambiente, se magistrato, viene collocato fuori ruolo.
      3. Al difensore civico nazionale per l'ambiente è attribuito il trattamento economico spettante al procuratore generale presso la Corte di cassazione.

Art. 4.

      1. L'ufficio del difensore civico nazionale per l'ambiente ha sede in Roma.

 

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Art. 5.

      1. Per l'espletamento dei suoi compiti il difensore civico nazionale per l'ambiente si avvale di assistenti territoriali da lui direttamente nominati.
      2. Gli assistenti territoriali cessano dal loro incarico alla scadenza del mandato del difensore civico nazionale per l'ambiente.
      3. La retribuzione spettante agli assistenti territoriali è pari al 70 per cento della retribuzione riconosciuta al difensore civico nazionale per l'ambiente.

Art. 6.

      1. Il difensore civico nazionale per l'ambiente e gli assistenti territoriali intervengono, di propria iniziativa o su istanza di terzi, in caso di danno ambientale nonché nelle situazioni di potenziale pericolo per l'integrità dell'ambiente.

Art. 7.

      1. Il difensore civico nazionale per l'ambiente e gli assistenti territoriali promuovono periodicamente incontri con le organizzazioni di volontariato, con le associazioni ambientaliste e con gli enti morali impegnati nel settore della tutela dell'ambiente. Il difensore civico e gli assistenti territoriali possono, altresì, ai fini dello svolgimento dei compiti di cui all'articolo 1:

          a) svolgere indagini e ricerche;

          b) richiedere informazioni a soggetti pubblici e privati;

          c) accedere agli uffici pubblici e privati;

          d) esaminare e fare copie dei documenti ritenuti necessari ai fini della loro attività.

      2. I soggetti e gli uffici pubblici e privati di cui al comma 1, lettere b) e c), sono

 

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tenuti a fornire le informazioni e i documenti richiesti entro il termine di due mesi dalla data della relativa richiesta.
      3. Qualora il termine di cui al comma 2 non sia rispettato, il difensore civico nazionale per l'ambiente e gli assistenti territoriali possono richiedere che sia promossa l'azione disciplinare nei confronti del soggetto inadempiente.

Art. 8.

      1. Il difensore civico nazionale per l'ambiente presenta al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, entro il 31 dicembre di ogni anno, una relazione sull'attività svolta.
      2. Della relazione di cui al comma 1 deve essere data pubblicità a mezzo stampa.

Art. 9.

      1. Le spese di funzionamento dell'ufficio del difensore civico nazionale per l'ambiente nonché le spese per gli assistenti territoriali sono poste a carico di una apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.

Art. 10.

      1. Le norme concernenti la definizione delle strutture e le modalità dell'attività del difensore civico nazionale per l'ambiente e degli assistenti territoriali sono stabilite con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio.

Art. 11.

      1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.